Gli obiettivi della riforma

• Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese.
• Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.
Al fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative. Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento.
Il legislatore ha quindi colto l’esigenza di intervenire ai primissimi segni di criticità.
Adeguati Assetti Organizzativi ex 2086 c.c.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, il secondo comma dell’art.2086 del codice civile, ha introdotto per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Dal 16 marzo 2019 tutti gli amministratori che non saranno in grado di dimostrare di aver dotato l’azienda di un adeguato ed efficace assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di intercettare gli indizi di crisi e soprattutto la perdita della continuità aziendale, risponderanno delle obbligazioni sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale.