L’ambito oggettivo

  • Il codice disciplina le procedure da attuare qualora sussista lo stato di insolvenza, di crisi o di sovraindebitamento di imprese, consumatori o professionisti.
  • La riforma ripropone, dunque, la definizione offerta dall’art. 5 della legge fallimentare di “stato di insolvenza”, quale “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Lo stato di insolvenza rimane quindi ancorato ad una incapacità ormai irreversibile dell’imprenditore di adempimento delle obbligazioni, percepita inequivocabilmente dai suoi creditori.
  • Fondamentale, invece, è la formulazione del legislatore della nozione di “crisi”, quale “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza del debitore”.
  • La crisi corrisponde, dunque, ad uno stato reversibile che, però, può determinare l’insolvenza, ove non affrontato tempestivamente.
  • La crisi si pone quindi con l’insolvenza in un rapporto di probabile anteriorità, sintomatica di una situazione economica patologica non più sanabile.
  • Il codice, inoltre, precisa che la crisi si manifesta nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Non è quindi rilevante una valutazione della situazione attuale, ma una valutazione prognostica dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni, già assunte o soltanto progettate, in un arco di tempo ben definito e limitato (dodici mesi).
  • Il codice si preoccupa, inoltre, di definire il “sovraindebitamento”, come lo “stato di crisi e di insolvenza” di determinate categorie di debitori.
  • La nozione rispecchia, la formulazione di “sovraindebitamento” di cui all’art.6 della legge 27 gennaio 2012 n.3, che l’individuava in una situazione di squilibrio economico che poteva tradursi in una rilevante difficoltà o in una incapacità definitiva, e, dunque, sembrava ricomprendere sia la situazione di crisi sia quella di insolvenza.
  • Il sovraindebitamento si distingue così dalla crisi e dalla insolvenza per la tipologia dei soggetti coinvolti.
  • La definizione di “sovraindebitamento” quindi riguarda esclusivamente il “consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (prima «fallimento»), alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o dalle leggi speciali”.